Patente a punti, le modifiche al Decreto PNRR 4 in sede di conversione

È in vigore dal 1° maggio 2024 la Legge n. 56/2024 di conversione, con modificazioni, del D.L. n. 19/2024, recante ulteriori disposizioni urgenti per  l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Legge 29 aprile 2024, n. 56).

Il D.L. n. 19/2024 (cosiddetto Decreto PNRR 4) è legge: è stata infatti pubblicata sulla G.U. del 30 aprile 2024 la legge di conversione che apporta alcune modifiche al testo del decreto.

 

In particolare, per quanto riguarda le disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del lavoro irregolare (articolo 29), si segnalano le novità introdotte al sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti (cosiddetta “patente a punti”).

 

Intervenendo sull’articolo 29, comma 19, lettera a), viene completamente riscritto l’articolo 27 del D.Lgs. n. 81/2008.

 

A decorrere dal 1° ottobre 2024, sono tenuti al possesso della patente le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili, a esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale

 

Per le imprese e i lavoratori autonomi stabiliti in uno Stato membro dell’UE diverso dall’Italia o in uno Stato non appartenente all’UE è sufficiente il possesso di un documento equivalente rilasciato dalla competente autorità del Paese d’origine e, nel caso di Stato non appartenente all’UE, riconosciuto secondo la legge italiana.

 

La patente è rilasciata, in formato digitale, dall’INL subordinatamente al possesso dei seguenti nuovi requisiti:

 

1) iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

2) adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal decreto;

3) possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità;

4) possesso del documento di valutazione dei rischi, nei casi previsti dalla normativa vigente;

5) possesso della certificazione di regolarità fiscale, di cui all’articolo 17-bis, commi 5 e 6, del D.Lgs. n. 241/1997, nei casi previsti dalla normativa vigente;

6) avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente.

 

La patente è revocata in caso di dichiarazione non veritiera sulla sussistenza di uno o più requisiti di cui sopra, accertata in sede di controllo successivo al rilascio. Decorsi 12 mesi dalla revoca, l’impresa o il lavoratore autonomo può richiedere il rilascio di una nuova patente. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito l’INL, sono individuati i criteri di attribuzione di crediti ulteriori rispetto al punteggio iniziale nonché le modalità di recupero dei crediti decurtati.

 

Se nei cantieri temporanei o mobili si verificano infortuni da cui deriva la morte del lavoratore o un’inabilità permanente, assoluta o parziale, l’INL può sospendere, in via cautelare, la patente fino a 12 mesi

 

In mancanza della patente o del documento equivalente di cui sopra detto, alle imprese e ai lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a), si applicano una sanzione amministrativa pari al 10% del valore dei lavori e, comunque, non inferiore a euro 6.000, non soggetta alla procedura di diffida, nonché l’esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici di cui al codice dei contratti pubblici, di cui al D.Lgs. n. 36/2023, per un periodo di 6 mesi.

 

Le stesse sanzioni si applicano alle imprese e ai lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili con una patente con punteggio inferiore a 15 crediti.

CCNL Residenze Sanitarie Assistenziali: le OO.SS. proclamano lo stato agitazione

In caso di esito negativo del tentativo obbligatorio di conciliazione le OO.SS. si sono dichiarate pronte a mettere in campo ulteriori iniziative di mobilitazione fino allo sciopero di tutto il settore

Le OO.SS. di settore Fp-Cgil, Fp-Cisl, Fpl-Uil, a seguito delle richieste inviate alle associazioni datoriali Aiop ed Aris per l’avvio di un tavolo di confronto per la stipula di un contratto unico di settore, come concordato da entrambe le Parti dopo la sottoscrizione dei relativi accordi ponte, hanno deciso di proclamare lo stato di agitazione. 
Lo scorso mese di marzo, prendendo atto delle posizioni distanti tra le Parti Sociali, le trattative per il rinnovo erano state interrotte. Nelle settimane successive le associazioni datoriali sono state più volte sollecitate alla ripresa del confronto. I Sindacati hanno quindi richiesto al ministero del Lavoro e alla Commissione di garanzia di avviare le procedure per il tentativo obbligatorio di conciliazione.
Gli ultimi CCNL Aris e Aiop Rsa sono stati stipulati oltre 12 anni fa e secondo le OO.SS. non sono in grado di garantire i diritti e le tutele, nè dal punto di vista giuridico che economico. In più i salari sono gravemente erosi dall’inflazione. In caso di esito negativo del tentativo obbligatorio di conciliazione, affermano le OO.SS., saranno definite le iniziative da svolgersi in tutte le regioni.
Fp-Cgil, Fp-Cisl, Fpl-Uil si sono dichiarate pronte a mettere in campo ulteriori iniziative di mobilitazione fino allo sciopero di tutto il settore per rispondere alle richieste dei lavoratori.

Decreto Coesione: le novità sul lavoro

Il provvedimento presenta misure per l’occupazione delle categorie di lavoratori più svantaggiate e nel Mezzogiorno (Presidenza del consiglio dei ministri, comunicato 30 aprile 2024, n. 79).

Il Consiglio dei ministri, nella seduta del 30 aprile scorso, ha varato un decreto-legge che introduce ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione. Il cosiddetto “Decreto Coesione” contiene, tra le altre, diverse misure volte al rafforzamento dell’occupazione delle categorie di lavoratori più svantaggiati e nelle aree meridionali del paese.

A questo scopo vengono introdotti alcune tipologie di bonus.

Bonus giovani e ZES

Viene introdotto il Bonus giovani, che consiste nell’esonero dal 100% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro – nel limite massimo di 500 euro mensili – per 2 anni, per l’assunzione di giovani con età inferiore a 35 anni, donne e, nelle regioni della Zona Economica Speciale unica del Mezzogiorno, anche degli over 35 disoccupati da almeno 24 mesi.

In particolare, mediante il Bonus ZES, il provvedimento sostiene lo sviluppo occupazionale nella ZES unica del Mezzogiorno attraverso uno sgravio contributivo del 100% per un periodo massimo di 24 mesi nel limite di 650 euro per ciascuno lavoratore assunto, per i datori di lavoro di aziende fino a 15 dipendenti.

Il “Decreto Coesione” prevede, infine, un Bonus donne in favore delle lavoratrici svantaggiate, con l’esonero dal 100% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro per un massimo di 24 mesi – nel limite massimo di 650 euro su base mensile – per ciascuna lavoratrice assunta a tempo indeterminato. Il bonus si applica alle donne di qualsiasi età, con un trattamento di maggior favore per le donne residenti nel Mezzogiorno.

CIPL Edilizia Artigianato Trento: stabilito l’EVR per l’anno 2024



Corrisposto l’EVR nella misura del 5,3% ai lavoratori e alle lavoratrici del Settore


Il 17 aprile 2024 Le Parti sociali Feneal – Uil, Filca – Cisl e Fillea Cgil del Trentino, insieme all’Associazione Artigiani – Confartigianato Trentino, hanno stipulato il verbale d’accordo per l’attuazione dell’EVR relativo al 2024.
Difatti, dai risultati dei parametri provinciali riportati in seguito alla comparazione con le medie triennali, la misura dell’Elemento Variabile della Retribuzione individuata è pari al 5,3% della misura massima dei minimi di paga in vigore dal 1° gennaio 2024.
Per gli apprendisti, tale importo viene calcolato in base al Gruppo e semestre di anzianità.
Pertanto, le aziende iscritte alla Cassa Edile di Trento, a decorrere dalla retribuzione relativa al mese di aprile 2024, accantoneranno l’importo di EVR nella misura del 76,75% del 5,3% (4,07%).
La quota viene così corrisposta:
– agli operai e ai relativi apprendisti in due tranche annuali liquidate entro i primi 10 giorni di luglio e di dicembre;
– agli impiegati e apprendisti impiegati,  mensilmente, insieme al pagamento della retribuzione, dall’impresa.
Di seguito le tabelle.










































































Liv. Minimi CCNL Fascia

22,50%


24,00%

1° Parametro 2° Parametro 3° Parametro Totale EVR

5,3%

    3,5% 0,6% 0,6% 0,6% Importi mensili
7 1.933,46 69,66 11,96 11,96 11,96 105,65
6 1.777,08 62,20 10,66 10,66 10,66 94,19
5 1.481,04 51,84 8,89 8,89 8,89 78,50
4 1.380,98 48,33 8,29 8,29 8,29 73,19
3 1.283,72 44,93 7,70 7,70 7,70 68,04
2 1.153,65 40,38 6,92 6,92 6,92 61,14
1 987,3 34,56 5,92 5,92 5,92 52,33









































Liv.   Minimi Paga Base Oraria Valore Orario (arrotondato)
  Capo Squadra I  8,16 0,44
  Capo Squadra 7,34 0,39
Capo Squadra 8,78 0,47
Operaio IV liv 7,98 0,43
Operaio Specializzato 7,42 0,40
Operaio Qualificato 6,67 0,36
Operaio Comune 5,71 0,31

Apprendistato e attività stagionali: la compatibilità è possibile

Forniti chiarimenti sull’utilizzo del contratto di cui agli articoli 43 e seguenti del D.Lgs. n. 81/2015 (INL, nota 24 aprile 2024, n. 795).

L’Ispettorato nazionale del lavoro non ritiene automaticamente impossibile la stipula di un contratto di apprendistato stagionale anche in settori diversi da quelli del percorso di istruzione frequentato da giovani studenti. Lo si evince dalla nota in commento dell’INL, emessa su input del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che aveva segnalato la necessità, da parte dell’Ispettorato, di alcune precisazioni in ordine all’utilizzo del contratto di apprendistato di cui articoli 43 e seguenti del D.Lgs. n. 81/2015 ai fini dello svolgimento di attività stagionali

In realtà, la materia era stata già affrontata dall’INL con la nota n. 1369/2023 che aveva richiamato la disciplina contenuta, oltre che nel D.Lgs. n. 81/2015, anche nel D.I. 12 ottobre 2015 e nella circolare n. 12/2022 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ricordando che il datore di lavoro, nel corso del primo contatto con l’istituzione formativa, è chiamato a verificare l’effettiva fattibilità del contratto di apprendistato mediante l’accertamento della coerenza tra attività lavorative (figura contrattuale) e titolo di studio (ad esempio qualifica/diploma).

Tuttavia, l’Ispettorato precisa che il principio di “coerenza” tra attività lavorativa e titolo di studio va ad orientare il “primo contatto” con l’istituzione formativa da parte del datore di lavoro. Quindi, da ciò non deriva automaticamente l’impossibilità di stipulare un contratto di apprendistato stagionale anche in settori diversi da quelli del percorso di istruzione frequentato dai giovani studenti, ai quali va invece data la possibilità di acquisire le competenze organizzative, trasversali, umane e relazionali che possono rappresentare un patrimonio, non solo in relazione agli obiettivi formativi, ma più in generale quale bagaglio esperienziale per il proprio sviluppo professionale.

L’utilità dello strumento del contratto di apprendistato è infatti garantita di per sé dalla sottoscrizione, da parte dell’istituzione formativa cui lo studente è iscritto, del protocollo di cui all’art. 43, comma 6 del D.Lgs. n. 81/2015 “che stabilisce il contenuto e la durata degli obblighi formativi del datore di lavoro”. Ne deriva che proprio la sottoscrizione del protocollo costituisce già una garanzia di coerenza del percorso formativo e di
utilità del contratto di apprendistato ai fini dello sviluppo formativo e professionale dello studente.